(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2018) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e, in particolare, l'art. 11 ai sensi del quale «Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresi', i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attivita'»; Visto il «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)» emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.; Visto il proprio decreto 30 maggio 2011, n. 0120/Pres. con il quale sono state apportate alcune modifiche al citato regolamento emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.; Atteso che con la legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 «Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attivita' venatoria» e' stato modificato l'art. 11, comma 1 della legge regionale 6/2008, autorizzando la Regione a indennizzare i danni arrecati dallo sciacallo dorato (Canis aureus) al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento, nella stessa misura (100%) gia' prevista per altre tre specie di grandi carnivori (orso lince e lupo) di interesse comunitario ai sensi dalla direttiva 92/43/CEE (direttiva «Habitat») e, in secondo luogo, autorizzando l'erogazione di contributi per opere di prevenzione dei danni arrecati dallo sciacallo dorato nella stessa misura (90%) gia' prevista per citate altre tre specie di grandi carnivori; Ritenuto necessario apportare le necessarie modifiche al regolamento emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres. al fine di dare esecuzione alla citata modifica dell'art. 11, comma 1 della legge regionale n. 6/2008; Ritenuto altresi' opportuno aggiornare il citato regolamento per renderlo conforme alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato; Ritenuto inoltre opportuno modificare il detto regolamento prevedendo, in particolare: l'aumento del contributo massimo erogabile per la realizzazione di opere di prevenzione; una ulteriore specificazione della documentazione da allegare all'atto della presentazione della domanda di contributo ed ai fini della liquidazione dell'indennizzo dei danni, in considerazione della disciplina vigente sugli aiuti di Stato; l'aggiornamento formale della modulistica esistente (allegati A e B al regolamento); Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»; Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2650; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) emanato con decreto del Presidente della regione 15 maggio 2009, n. 128», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. SERRACCHIANI