(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2018) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
  Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6  (Disposizioni  per  la
programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
e, in particolare, l'art. 11 ai sensi del quale «Al fine di garantire
la salvaguardia e la conservazione delle  specie  Orso  bruno  (Ursus
arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx  lynx)  e  Lupo
(Canis lupus), appartenenti a  specie  di  interesse  comunitario  ai
sensi  della  direttiva  92/43/CEE,  l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata a concedere  contributi  per  l'esecuzione  di  opere  di
prevenzione dei danni arrecati da tali  specie  e  a  indennizzare  i
danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico,
alle colture e ai  beni  utilizzati  per  l'esercizio  dell'attivita'
agricola o di allevamento. Sono  indennizzabili,  altresi',  i  danni
arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attivita'»; 
  Visto il «Regolamento per la concessione di contributi per le opere
di prevenzione e per l'indennizzo dei danni  arrecati  al  patrimonio
zootecnico,  alle  colture  e  ai  beni  utilizzati  per  l'esercizio
dell'attivita' agricola o di allevamento  dalle  specie  Orso  bruno,
Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b),  della
legge  regionale  6  marzo  2008,   n.   6   (Disposizioni   per   la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria)»  emanato  con  proprio  decreto  15   maggio   2009,   n.
0128/Pres.; 
  Visto il proprio decreto 30 maggio 2011, n. 0120/Pres. con il quale
sono state apportate alcune modifiche al citato  regolamento  emanato
con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.; 
  Atteso  che  con  la  legge  regionale  21  luglio  2017,   n.   28
«Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e  ittiche  e
di attivita' venatoria» e' stato modificato l'art. 11, comma 1  della
legge regionale 6/2008, autorizzando  la  Regione  a  indennizzare  i
danni arrecati dallo sciacallo dorato (Canis  aureus)  al  patrimonio
zootecnico,  alle  colture  e  ai  beni  utilizzati  per  l'esercizio
dell'attivita' agricola o di allevamento, nella stessa misura  (100%)
gia' prevista per altre tre specie di grandi carnivori (orso lince  e
lupo) di interesse comunitario ai  sensi  dalla  direttiva  92/43/CEE
(direttiva «Habitat») e, in secondo luogo, autorizzando  l'erogazione
di contributi per opere  di  prevenzione  dei  danni  arrecati  dallo
sciacallo dorato nella stessa misura (90%) gia' prevista  per  citate
altre tre specie di grandi carnivori; 
  Ritenuto  necessario   apportare   le   necessarie   modifiche   al
regolamento emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.
al fine di dare esecuzione alla citata modifica dell'art. 11, comma 1
della legge regionale n. 6/2008; 
  Ritenuto altresi' opportuno aggiornare il  citato  regolamento  per
renderlo conforme alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato; 
  Ritenuto  inoltre  opportuno  modificare   il   detto   regolamento
prevedendo, in particolare: 
    l'aumento del contributo massimo erogabile per  la  realizzazione
di opere di prevenzione; 
    una ulteriore specificazione  della  documentazione  da  allegare
all'atto della presentazione della domanda di contributo ed  ai  fini
della liquidazione dell'indennizzo dei danni, in considerazione della
disciplina vigente sugli aiuti di Stato; 
    l'aggiornamento formale della modulistica esistente (allegati A e
B al regolamento); 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  «Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso»; 
  Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente
il regolamento di  organizzazione  dell'amministrazione  regionale  e
degli enti regionali; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre  2017,
n. 2650; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento  per
la concessione di contributi  per  le  opere  di  prevenzione  e  per
l'indennizzo  dei  danni  arrecati  al  patrimonio  zootecnico,  alle
colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita'  agricola
o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione
dell'art. 39, comma 1, lettera b),  della  legge  regionale  6  marzo
2008, n. 6 (Disposizioni  per  la  programmazione  faunistica  e  per
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria)  emanato  con   decreto   del
Presidente della regione 15 maggio 2009, n. 128», nel testo  allegato
che  costituisce  parte  integrante  e   sostanziale   del   presente
provvedimento. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della regione. 
 
                            SERRACCHIANI